Il D.lgs. correttivo Omnibus, ora all'esame delle Camere per i relativi pareri, interviene nuovamente sulla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti (art. 175 co. 1-bis del TUIR e art. 177 co. 2 del TUIR). La nuova formulazione delle norme, da un lato, conferma che il regime di realizzo controllato trova applicazione anche in caso di conferimenti di partecipazioni minusvalenti, dall'altro lato, anziché fissare le regole per determinare la minusvalenza deducibile, fissa le regole per determinare il valore di realizzo, in deroga alla regola generale. Detto valore corrisponde al valore fiscale che deve essere attribuito dal conferente alle partecipazioni ricevute in cambio nella società conferitaria.