Le ordinanze Cass. 27.7.2026 n. 24077 e 24.7.2026 n. 24017 hanno considerato non passibile di abuso del diritto ex art.10-bis della L. 212/2000 la costituzione di una società al solo scopo di acquistare un immobile e cederlo attraverso la vendita delle partecipazioni societarie previamente rivalutate ex art. 5 della L. 448/2001.Si osserva che i giudici di secondo grado non hanno valorizzato la circostanza che i bandi e i contratti stipulati prevedessero unicamente la facoltà di intervenire nell'operazione tramite una o più società: pertanto, i soci non avrebbero potuto acquistare singolarmente l'immobile. Inoltre, si ritiene che non sia stato considerato si potesse "validamente invocarsi la libertà riconosciuta dall’ordinamento di optare tra diversi schemi negoziali, laddove le modalità concrete di esercizio del potere in tal senso riconosciuto ad ogni singolo soggetto si traducono in una alterata utilizzazione dello schema formale per perseguire obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli consentiti”. La costituzione di una società per porre in essere l'operazione viene giustificata anche dalla presenza di complesse attività strumentali da compiersi per il positivo esito dell'operazione commerciale.