Con un documento di ricerca pubblicato il 27.7.2026, il CNDCEC e la FNC si sono occupati del trattamento fiscale, diretto e indiretto, applicabile al patto di famiglia ex art. 768-bis e ss. c.c. Quanto alle imposte indirette sulle attribuzioni realizzate attraverso l'istituto in esame, si analizza, tra le altre cose, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni ex art. 3 co. 4-ter del D.lgs. 346/90, operante con riguardo al trasferimento di azioni e quote sociali dal disponente al discendente assegnatario. Sul tema, vengono richiamati i principali orientamenti interpretativi della giurisprudenza e della prassi dell'Agenzia delle Entrate circa le condizioni necessarie per fruire dell'agevolazione o per scongiurare la decadenza dalla stessa nel periodo di osservazione quinquennale. A proposito del regime impositivo indiretto delle attribuzioni compensative fatte dal discendente assegnatario ai legittimari non assegnatari, il contributo mette in luce la soluzione interpretativa secondo cui la liquidazione operata dall’assegnatario deve considerarsi, ai soli fini impositivi, una liberalità indiretta del disponente a favore dei legittimari non assegnatari per il tramite del discendente assegnatario (Cass. n. 29506/2020); pertanto, la determinazione dell'imposta di donazione deve avvenire in base alle aliquote e franchigie operanti in base al rapporto di parentela o di coniugio tra il disponente e il legittimario non assegnatario (ris. Agenzia delle Entrate n.12/2025).