La circ. Assonime 5.8.2026 n. 20 ha analizzato la disciplina fiscale della correzione degli errori contabili che trova applicazione, a decorrere dalle correzioni rilevate a partire dai bilanci 2025, per effetto delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 192/2025 (c.d. "D.lgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale").
Con specifico riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della c.d. "procedura semplificata di correzione", Assonime ha precisato, in particolare, che:
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posto che l'art. 83 co. 1-ter del TUIR fa riferimento ai "soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti", non rientrano nell'ambito applicativo della norma le imprese che revisionano volontariamente il bilancio;
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dovrebbe rimanere valido il chiarimento fornito (ancorché in riferimento al regime previgente) dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2025 n. 63, secondo cui condizione necessaria per applicare la procedura semplificata è la sussistenza del requisito della revisione legale nell'esercizio in cui l'errore contabile viene corretto e non anche nell'esercizio in cui l'errore è stato commesso;
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la disciplina in esame non dovrebbe trovare applicazione laddove il revisore, nell'esprimere il giudizio a conclusione della verifica del bilancio, eccepisse una non corretta applicazione, da parte dell'impresa, della disciplina della correzione degli errori contabili ed, in particolare, un'errata qualificazione dell'errore come non rilevante.