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Correzione di errori contabili - procedura semplificata di correzione - novità del d.lgs. 192/2025 - ambito soggettivo di applicazione (circ. Assonime 5.8.2026 n. 20)

Pubblicato il 06 agosto 2026 Sole24Ore, Eutekne

La circ. Assonime 5.8.2026 n. 20 ha analizzato la disciplina fiscale della correzione degli errori contabili che trova applicazione, a decorrere dalle correzioni rilevate a partire dai bilanci 2025, per effetto delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 192/2025 (c.d. "D.lgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale").
Con specifico riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della c.d. "procedura semplificata di correzione", Assonime ha precisato, in particolare, che:
  • posto che l'art. 83 co. 1-ter del TUIR fa riferimento ai "soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti", non rientrano nell'ambito applicativo della norma le imprese che revisionano volontariamente il bilancio;
  • dovrebbe rimanere valido il chiarimento fornito (ancorché in riferimento al regime previgente) dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2025 n. 63, secondo cui condizione necessaria per applicare la procedura semplificata è la sussistenza del requisito della revisione legale nell'esercizio in cui l'errore contabile viene corretto e non anche nell'esercizio in cui l'errore è stato commesso;
  • la disciplina in esame non dovrebbe trovare applicazione laddove il revisore, nell'esprimere il giudizio a conclusione della verifica del bilancio, eccepisse una non corretta applicazione, da parte dell'impresa, della disciplina della correzione degli errori contabili ed, in particolare, un'errata qualificazione dell'errore come non rilevante.

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