Con l'approvazione del D.lgs. correttivo Omnibus, i contribuenti devono prepararsi all'introduzione di nuove disposizioni, alcune delle quali avranno effetto retroattivo.
In tema di perdite fiscali, con norma di interpretazione autentica dell'art. 84 co. 3 del TUIR, si stabilisce che le limitazioni al riporto delle perdite previste nel caso di trasferimento delle partecipazioni di maggioranza e modifica dell'attività principale esercitata si applicano anche qualora oggetto del trasferimento non siano le partecipazioni nel soggetto che riporta le perdite, bensì le partecipazioni nel soggetto che ne detiene il controllo; le limitazioni, in altre parole, operano anche nel caso di trasferimento "indiretto" del controllo della società.
Gli Autori osservano che nella riposta a interpello Agenzia Entrate 20.1.2022 n. 39 era già stato chiarito che la norma che limita il riporto di perdite scatta anche nel caso in cui vi sia un cambio a livello di controllante indiretta, laddove la controllata portatrice di posizioni fiscali fosse l'unico asset (o il più significativo) del patrimonio della controllante oggetto di trasferimento.