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Soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria - individuazione - novità del d.lgs. 148/2026 (c.d. d.lgs. correttivo "omnibus" della riforma fiscale) (circ. federholding 24.8.2026 n. 15)

Pubblicato il 27 agosto 2026 Sole24Ore, Eutekne

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 162-bis del TUIR dall'art. 5 del D.lgs. 148/2026, per essere tali, i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria devono svolgere "in via esclusiva o prevalente" (inciso non presente nel previgente testo della norma) le attività non nei confronti del pubblico di cui all'art. 3 co. 2 del DM 2.4.2015 n. 53; il carattere esclusivo o prevalente si considera sussistente se, in base al bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso, i ricavi e proventi derivanti da tali attività sono superiori al 50% dei ricavi e altri proventi complessivi.
Secondo la circ. Federholding 24.8.2026 n. 15, per le società con attività mista occorre effettuare:
  • prima il test patrimoniale, al fine di verificare se la società rientra tra le holding di partecipazione "propriamente dette";
  • dopo l'eventuale nuovo test reddituale, al fine di verificare se la società possa essere qualificata come soggetto assimilato alle holding non finanziarie.
Ad avviso della circolare, per il nuovo test reddituale andrebbero esclusi dai proventi rilevanti quelli relativi alle componenti dell'attivo già prese in considerazione ai fini del test patrimoniale (tipicamente, gli interessi attivi sui finanziamenti alle partecipate).

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