Le disposizioni relative ai redditi di lavoro dipendente, attualmente contenute negli artt. 49 e 51 del TUIR (DPR917/86), sono confluite negli artt. 51 e 53 del D.lgs. 117/2026, c.d. "nuovo" TUIR, applicabile dell'1.1.2027.Fermo restando che la disciplina resta sostanzialmente invariata, nelle nuove disposizioni sono stati riordinati e rinumerati commi e lettere, convertiti in euro importi in precedenza ancora in lire, nonché recepite alcune norme correlate prima contenute in altre disposizioni. Con particolare riferimento ai fringe benefit, nelle nuove disposizioni (in particolare all'art. 53 co. 4 del DLgs.117/2026) confluisce infatti l'incremento temporaneo della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000/2.000euro per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, attualmente disciplinata dall'art. 1 co. 390 e 391 della L. 207/2024.In merito alle modalità di determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo, che rilevano ai fini del calcolo del suddetto limite, si rileva che le novità previste dal D.lgs. 148/2026 (c.d. correttivo "Omnibus”) impattano, per espressa previsione, già sul "nuovo" TUIR.