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Regime del realizzo controllato - conferimento minusvalente - novità del dlgs.148/2026 (c.d. d.lgs. Correttivo "omnibus" della riforma fiscale)

Pubblicato il 31 agosto 2026 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 9 del D.lgs. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus) ha riscritto la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti (art. 175 co. 1-bis del TUIR e art. 177 co. 2 del TUIR).La nuova formulazione delle norme, da un lato, conferma che il regime di realizzo controllato trova applicazione anche in caso di conferimenti di partecipazioni minusvalenti, dall'altro lato, fissa le regole per determinare il valore di realizzo, in deroga alla regola generale. Detto valore corrisponde al valore fiscale che deve essere attribuito dal conferente alle partecipazioni ricevute in cambio nella società conferitaria. La volontà di effettuare un conferimento di partecipazioni minusvalente può dipendere dalla volontà di non patrimonializzare eccessivamente la società conferitaria e/o dalla necessità di garantire ai soci conferenti le rispettive percentuali di partecipazione originariamente detenute nella società scambiata. In quest'ultimo caso, resta ferma la possibilità per la società conferitaria di effettuare aumenti di patrimonio netto (capitale sociale e riserva sovrapprezzo) differenti in corrispondenza del conferimento effettuato da ciascun socio (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.3.2026n. 91).