Sulla base di quanto sancito dalla Cass. 28.5.2026 n. 16712, l'esposizione di un credito non spettante nella dichiarazione IVA non comporta, di per sé, l'obbligo per il soggetto passivo di versare l'imposta indebitamente detratta. Infatti, occorre verificare se il credito è stato effettivamente utilizzato o meno. La decisione si basa sul principio secondo cui la mera indicazione di un credito non spettante nella dichiarazione IVA "non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte, occorrendo che l’illecito sussista effettivamente e che abbia causato un concreto danno erariale" (cfr. Cass. 30.6.2020 n. 13101). Nel caso di specie, dunque, non si può considerare legittima l'imposta pretesa dall'Agenzia delle Entrate per il solo fatto che il soggetto passivo avesse esposto in dichiarazione IVA un credito per imposta poi qualificata come indetraibile, ma si deve verificare l'importo effettivamente utilizzato in compensazione.