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Svalutazione delle obbligazioni – Novità del D. Lgs. 148/2026 (c.d. D. Lgs. correttivo “Omnibus” della Riforma fiscale)

Pubblicato il 28 settembre 2026 Sole24Ore, Eutekne

I titoli obbligazionari immobilizzati e similari (art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR e art. 101 co. 2 del TUIR) sono valutati secondo le disposizioni del successivo art. 94, il quale, rinviando alle disposizioni dell'art. 92 (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7) del TUIR, richiama le regole di valutazione tarate sul costo di acquisto, determinato come "valore minimo" ovvero secondo i criteri LIFO, FIFO o del Costo medio ponderato (CMP).Queste regole di valutazione ai fini IRES disapplicano la misurazione al fair value applicata in bilancio ai sensi dell’Ifrs 9 - ad esempio perché iscritte nel portafoglio FVTPL (non di trading) o FVTOCI - per far spazio al valore risultante dall'adozione, per categorie omogenee, del criterio del valore minimo, che di fatto è un LIFO a scatti annuali. Si evidenzia come tale circostanza possa generare, per i titoli posseduti da lungo tempo, divergenze di prima applicazione tra il fair value adottato in bilancio - e fino ad oggi, in tutto (FVTPL) o in parte (FVTOCI), fiscalmente riconosciuto (secondo le previgenti disposizioni) - e il valore (costo) da attribuire secondo il novellato art. 94, per le quali, nel silenzio della norma, si pongono incertezze sul corretto trattamento tributario che rendono utile un opportuno chiarimento.