Gli esercenti che certificano le operazioni mediante documento commerciale sono tenuti, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del D.lgs. 127/2015, a rilevare anche i dati di pagamento elettronico. In caso di omesso/errato invio dei dati, è prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna errata trasmissione, con un massimo di 1.000 euro per trimestre, oltre alle eventuali sanzioni accessorie (artt. 11 co. 2-quinquies e 12 co. 2 del D.lgs. 471/97). L’art. 33 del D.lgs. 148/2026 ha però introdotto una soglia di tolleranza tale per cui le suddette sanzioni non si applicano se, tra il numero di operazioni regolate con pagamento elettronico, memorizzate e trasmesse, e il numero dei pagamenti elettronici accettati, vi è una discrepanza non superiore al 5%. Gli stessi esercenti sono altresì tenuti a comunicare il collegamento tra POS e registratori telematici utilizzati. In tal caso, per l'omesso/tardivo collegamento, sono previste:
L'esercente che si avveda dell'errore dovrebbe poter ricorrere al ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione da 1/9 a 1/7 del minimo, ipotizzando l'assenza di controlli fiscali (art. 13 co. 1 lett. da a-bis) a b-bis) del D.lgs. 472/97).In caso di PVC, il ravvedimento sarebbe però inibito, limitatamente alla richiamata sanzione dell'art. 11 co. 5 del D.lgs. 471/97 (art. 13 co. 1 lett. b-quater) del D.lgs. 472/97).