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Determinazione della base imponibile contributiva - soci di srl - utili non distribuiti - orientamento giurisprudenziale -effetti

Pubblicato il 29 settembre 2026 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione, con una serie di sentenze di analogo tenore, ha statuito che, per i soci lavoratori di srl con obbligo di iscrizione alla Gestione degli artigiani o dei commercianti INPS, l'obbligo contributivo matura "se il reddito sia per legge imputato all'obbligato, in virtù della percezione degli utili o dell'opzione della società a responsabilità limitata per il regime di imputazione «per trasparenza» caratteristico delle società di persone". Conseguentemente, "gli utili accantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, in difetto di un'opzione della società per l'imputazione «per trasparenza»", non concorrono alla formazione della base imponibile contributiva. Una volta fissato il principio per cui i contributi sono dovuti su ciò che viene incassato, il regime fiscale del dividendo (tassazione progressiva IRPEF in dichiarazione o ritenuta a titolo d'imposta) non dovrebbe assumere rilevanza. Pertanto, la nozione di "reddito dichiarato" contenuta nelle sentenze sembra essere utilizzata in senso atecnico, stando piuttosto a significare "reddito tassato". A conferma di ciò si evidenzia che alcune pronunce hanno a oggetto fattispecie in cui l'utile, se distribuito, avrebbe dovuto essere assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta (si vedano la pronuncia n. 25383/2026 per una partecipazione pari al 20% detenuta per gli anni 2015 e 2016 e la pronuncia n. 25628/2026 per una partecipazione detenuta dal 2016 al 2019).

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