La Cassazione, con le sentenze 31.3.2026 n. 7899 e n. 7900, ha affermato che, per i soggetti passivi che hanno optato per la separazione delle attività, il criterio del volume d'affari per determinare la quota parte di IVA detraibile per gli acquisti promiscui non rappresenta sempre il metodo più accurato e, pertanto, non è del tutto immune da possibili rilievi in sede di controllo. Sintetizzando il pensiero espresso dalla Cassazione, per determinare la quota dell'IVA detraibile il criterio ordinario è quello del volume d'affari (o "fatturato"). Se, tuttavia, è possibile individuare un criterio più preciso, esso deve essere adottato e deve essere fornita la prova della scelta effettuata. Spetta al giudice l'accertamento della validità dell'alternativa proposta; in ogni caso, non è possibile derogare al principio di neutralità. Nella controversia di cui alle sentenze n. 7899/2026 e n. 7900/2026, la Cassazione non ritiene che l'Amministrazione finanziaria abbia dimostrato con la necessaria chiarezza perché il criterio adottato (interesse attivo contabilizzato) sia più preciso e preferibile a quello ordinario del volume d'affari. Detta modalità non tiene conto della rilevante quota capitale del finanziamento concesso al cliente, con conseguente violazione del principio di neutralità dell'IVA sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico.