L'art. 9 del D.lgs. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus) è intervenuto sulla disciplina dei conferimenti di partecipazioni ex art. 177 co. 2 del TUIR che si definiscono "minusvalenti", per rimuovere le incertezze interpretative emerse nella precedente formulazione della norma con riguardo al valore fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute dal conferente. Si osserva che viene confermato il principio per cui il valore contabile di iscrizione della partecipazione da parte della conferitaria è rilevante per l'individuazione tanto delle plusvalenze quanto delle minusvalenze da conferimento, ma in quest'ultimo caso sono potenzialmente deducibili i soli minusvalori "effettivamente realizzati". Inoltre, è anche confermato che il realizzo controllato - senza emersione di plusvalenza imponibile - continua ad applicarsi quando il "valore di realizzo" è inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita. Tuttavia, è ora previsto un limite nei casi in cui il valore di realizzo dovesse risultare anche inferiore al valore normale della partecipazione, come definito dall'art. 9 co. 4 del TUIR. In tale ipotesi, infatti, viene espressamente previsto che il valore di realizzo, in luogo di quanto stabilito dall'art. 177comma 2 (incremento patrimoniale nella conferitaria) è individuato nel minore tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale della partecipazione conferita.