L'art. 6 del DL 23/2020 aveva sospeso temporaneamente gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per le perdite rilevanti relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022, concedendo la facoltà di differire per un quinquennio le deliberazioni per gli opportuni provvedimenti. Permangono anche in tale ipotesi i doveri dell'organo amministrativo di predisporre una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale e di assolvere precisi obblighi di trasparenza e correttezza. La mancata rappresentazione all'esterno delle perdite, infatti, può avere risvolti negativi anche in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale. Il Trib. Brescia 2.9.2026 ha confermato la sussistenza in capo all'organo amministrativo dei doveri di cui al co. 2 dell'art. 2086 c.c., ossia il rispetto degli "adeguati assetti “per monitorare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, al fine di una gestione volta alla conservazione del patrimonio sociale, anche tramite il ricorso a strumenti di composizione della crisi o a procedure concorsuali. L’operatività della disciplina emergenziale, quindi, non è un beneficio automatico, ma resta subordinato al rispetto di specifiche condizioni, tra cui quella che impone all’organo amministrativo di dare evidenza delle perdite relative al periodo emergenziale. La violazione dei suddetti obblighi può comportare la responsabilità dell'organo amministrativo ex art. 2486 c.c.