La procedura di infrazione INFR(2026)2170 riguarda i requisiti di composizione del portafoglio necessari per accedere al trattamento fiscale agevolato dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) ex art. 1 co. 100 - 114 della L. 232/2016).
In particolare, per effetto del regime agevolato:
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sono detassati i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, percepiti da persone fisiche (anche minorenni) ex artt. 44 e 67, co. 1, lett. c-bis), c-ter), c-quater) ec-quinquies) del TUIR e derivanti da investimenti detenuti in PIR per almeno 5 anni;
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si applica l'esenzione dall'imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.
La normativa italiana prevede che una quota minima del portafoglio del PIR sia investita in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia oppure da società Dello Spazio economico europeo che dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Secondo la Commissione europea, tale vincolo costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali prevista dall'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'UE.