Il nuovo art. 2396-quinquies c.c., introdotto dal DLgs. 47/2026, ha esteso l'attività di vigilanza del Collegio sindacale ai sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi e al coordinamento delle relative funzioni.
Per analizzare gli obblighi dell'organo di controllo occorre preventivamente esaminare quelli dell'organo amministrativo nella predisposizione degli assetti di cui all'art. 2086 co. 2 c.c. Tale attività presuppone l'identificazione dei rischi principali, la loro valutazione e la successiva definizione delle misure attraverso cui quelli rilevanti devono essere ridotti ad un livello accettabile. Il rischio residuo, poi, va a sua volta valutato rispetto alla capacità dell'impresa di sostenerne gli effetti.
Il successivo compito dell'organo di controllo è quello di vigilare sull'effettiva applicazione delle regole individuate.
Si precisa, infine, che la ricognizione dei principali rischi deve essere aggiornata nel tempo, per consentire, ove
necessario, il riesame delle misure adottate.