Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la costituzione (mediante conferimento o scorporo) di una società di capitali, che, successivamente, ab origine e per un periodo non meramente transitorio di start up, permane in uno status di assenza di esercizio di attività economica, può integrare gli estremi dell'operazione abusiva, laddove detta società, in parallelo, "trattenga" in modo non meramente temporaneo gli utili che dovesse conseguire dalla sua attività (non economica) di mera gestione.
Attraverso tale comportamento, infatti, si verifica il differimento "sine die o significativamente posticipato" della componente di prelievo IRPEF del meccanismo di tassazione in due fasi dei redditi realizzati da società di capitali (risposte a interpello Agenzia delle Entrate n. 343/2019, n. 133/2022, n. 215/2022, n. 155/2026).
In merito, si segnala che l'onere di provare i due presupposti costitutivi dell'abuso del diritto, ossia la natura indebita del vantaggio fiscale e l'assenza di sostanza economica dell'operazione che lo realizza, grava
sull'Amministrazione finanziaria, mentre l'onere di provare la sussistenza della causa esimente delle valide ragioni extrafiscali non marginali grava sul contribuente (art. 10-bis co. 9 della L. 212/2000).