La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27997 del 28.10.2026, ha ribadito che, in caso di recesso del socio da una società di persone, il valore di liquidazione della quota deve essere determinato sulla base del valore effettivo del patrimonio sociale e non esclusivamente sulla base dei valori contabili risultanti dal bilancio.
La Suprema Corte ha inoltre confermato che, ai fini della liquidazione della partecipazione, occorre considerare non solo gli elementi patrimoniali esistenti al momento dello scioglimento del rapporto sociale, ma anche l'avviamento e le concrete prospettive reddituali dell'impresa.
Si è evidenziato, infine, che l'acquisizione in giudizio del bilancio nell'ambito delle operazioni effettuate dal CTU non equivale alla comunicazione del medesimo ai soci ai sensi dell'art. 2320 c.c. ai fini della valutazione della loro acquiescenza.