Il concordato preventivo biennale 2026-2027, pur in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene applicabile anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti (art. 162 TUIR), purché dotate di autonomia funzionale rispetto alla casa madre. Restano fermi i requisiti ordinari: applicazione concreta degli ISA nel 2025 (quindi nessuna causa di esclusione ISA come inizio/cessazione attività o ricavi oltre 5.164.569 euro), assenza di debiti tributari/contributivi definitivi pari o superiori a 5.000 euro al 31 dicembre 2025 (salvo estinzione entro il 2 novembre), e assenza delle cause di esclusione dell’art. 11 DLgs. 13/2024 (omessa dichiarazione, condanne per reati tributari, redditi esenti oltre il 40%, operazioni straordinarie nel primo anno di CPB). Se ammessa, la stabile organizzazione beneficia del regime premiale ISA e dell’irrilevanza degli scostamenti di reddito e valore della produzione rispetto a quanto concordato.