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Passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario - Obbligo di versamento degli acconti - Dubbi applicativi

Pubblicato il 19 ottobre 2026 Sole24Ore, Eutekne

In base ai principi generali, il contribuente che, nel 2025, ha applicato per l'ultima volta il regime di vantaggio e, dal 2026, applica il regime forfetario, nel 2026 non è obbligato al versamento dell'acconto di nessuna delle imposte sostitutive dei due regimi.
Infatti, ai sensi dall'art. 1 co. 1 della L. 97/77 (dal 2027, art. 72 co. 1 del D.lgs. 33/2025), gli acconti IRPEF e IRES sono dovuti in misura pari al 100% "dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso". Come ribadito dalla C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983, "il presupposto dell'obbligo di versamento dell'acconto scaturisce dal fatto che il soggetto" rivesta "la qualità di contribuente nell'anno precedente: infatti l'acconto [...] viene commisurato all'imposta relativa all'anno decorso". In altre parole, "ai fini dell'acconto la qualità di soggetto d'imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente". Tale principio deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive dei regimi di vantaggio (ex art. 1 co. 114 della L. 244/2007) e forfetario (ex art. 1 co. 74 della L. 190/2014).
Tuttavia, laddove, pur in assenza di un obbligo in tal senso, ai fini prudenziali si intenda comunque corrispondere l'acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario, esso potrà essere scomputato dall'imposta dovuta a saldo, indicandolo nel rigo LM45 colonna 2 del modello REDDITI PF 2027.

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