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Territorialita' Iva, compensazioni, Scudo fiscale: solo alcuni dei temi trattati da Telefisco 2010

Pubblicato il 28 gennaio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Si è aperta il 27 gennaio 2010 la 19esima edizione di Telefisco.  Sul tema dell’Iva, sono stati affrontati soprattutto 4 punti, che corrispondono ai quattro argomenti ancora aperti: - l’integrazione della fattura estera, se il prestatore è un soggetto Ue che rende servizi generici nei confronti di un soggetto passivo residente; - la possibilità di emettere fattura con aliquota zero e senza addebito d’imposta da parte del rappresentante fiscale di un soggetto non residente che effettua una cessione di beni che si trovano fisicamente nel territorio nazionale, in caso di vendite ad operatori italiani che devono auto-fatturarsi per gli acquisti; - l’allargamento delle categorie di soggetti che possono chiedere i rimborsi trimestrali in caso di effettuazione rilevante di operazioni fuori campi Iva, ai sensi del nuovo articolo 7-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72; - la possibilità di elevare le soglie di compensazione dei crediti Iva con altri tributi per tutti gli operatori nazionali che rendono servizi a soggetti non residenti senza applicare l’Iva in Italia.  Chiariti, anche, i compiti di chi effettua le compensazioni Iva oltre i 15mila euro (altra grossa novità del 2010). A tal riguardo, sono stati ribaditi i doveri dei professionisti che rilasciano il visto di conformità, come già anticipato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 57 del 2009. Si è confermato l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa, con un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati. Nei chiarimenti, il fatto che la polizza assicurativa potrà essere stipulata a livello di studio associato. Affrontato anche il tema del monitoraggio, con l’indicazione di una check list di controlli da eseguire proprio per il rilascio del visto di conformità. Tutto ciò, postula la compilazione e la conservazione in atti di un “foglio di lavoro”, che deve testimoniare concretamente i controlli eseguiti, riportando anche gli estremi delle fatture che sono state controllate e che per il loro ingente importo possono aver generato la situazione di credito. Si è ribadito che chi certifica le compensazioni, oltre l’importo previsto dalle nuove regole, è tenuto a conservare i fogli di lavoro, essendo in tal caso l’attività del professionista equiparata a quella del revisore contabile. Da ciò, ne deriva che anche il professionista potrà essere oggetto di controlli da parte dell’agenzia delle Entrate. Di conseguenza, chi appone il visto di conformità dovrà conservare copia della documentazione controllata, come il revisore contabile conserva i fogli delle proprie verifiche. Ciò, ha fatto sorgere alcuni dubbi soprattutto per quanto riguarda l’archiviazione dei documenti da parte dei professionisti che rilasciano numerosi visti di conformità.  Riguardo ai nuovi rimpatri di attività detenute illegalmente all’estero, si è precisato che chi non completa l’operazione entro il prossimo 30 aprile, avvalendosi dell’imposta sostitutiva del 6% e del 7%, dovrà concludere l’operazione definitivamente entro il 31 dicembre 2010. Il nuovo termine di chiusura dello “scudo fiscale” vale sia per coloro che hanno aderito allo scudo-ter pagando l’imposta straordinaria del 5% entro il 15 dicembre 2009, ma non hanno potuto completare l’operazione, sia per i contribuenti che decidono di partecipare alla nuova versione dello scudo che si riaprirà, ma che per cause ostative non riusciranno a completare l’operazione nei nuovi termini fissati per il 28 febbraio (con il costo del 6%), oppure entro il 30 aprile (con il costo del 7%). L’agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare che le “cause ostative” possono essere fatte valere sia dai vecchi che dai nuovi scudanti, purchè abbiano pagato nei termini. I commenti ufficiali sulla riapertura dei termini dello scudo fiscale, prevista dal Decreto legge “mille proroghe” (articolo 1, del Decreto legge n. 194/09), saranno diramati a breve tramite una circolare ufficiale, che dovrebbe assumere la forma di un documento snello in grado di far chiarezza sui dubbi legati alle nuove operazioni di emersione. Punto fermo che verrà ribadito anche dall’Agenzia è che non sono valide le operazioni di emersione fatte nel periodo compreso tra il 16 e il 29 dicembre scorso. Le adesioni allo scudo per essere valide – insieme alla presentazione delle relative dichiarazioni riservate – devono essere state fatte dopo l’entrata in vigore del “mille proroghe”, cioè dal 30 dicembre 2009. La circolare ribadirà, poi, i presupposti dell’operazione di emersione fugando ogni assimilazione tra lo scudo fiscale e qualunque forma di condono. Infatti, proprio rispetto ai condoni, lo scudo fiscale non inibisce incondizionatamente ogni attività di accertamento. Infine, dedicherà ampio spazio anche al capitolo sanzioni: sarà confermato il raddoppio dei termini di accertamento per chi non aderisce alla nuova riapertura e si applicheranno pesanti sanzioni a coloro che preferiranno ancora eludere il Fisco.

weekly news 04/2010

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