La disciplina delle ferie annuali trova il proprio riferimento principale nell'articolo 10 del D. Lgs. n. 66 del 2003, che riconosce a ciascun lavoratore subordinato il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane di cui almeno due da fruire nel corso dell'anno di maturazione, mentre le ulteriori due settimane devono essere fruite entro i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Con riferimento alle ferie maturate nel corso del 2024, il termine ordinario dei diciotto mesi scade dunque il 30 giugno 2026.
Se al 30 giugno 2026 risultano ancora presenti ferie maturate nel 2024 e non godute, l'Inps considera maturata l'obbligazione contributiva sulle ferie residue e, di conseguenza, il datore di lavoro deve determinare il valore economico delle ferie non fruite e assoggettare tale importo a contribuzione previdenziale. Dal punto di vista operativo, l'importo corrispondente alle ferie non godute deve essere incluso nell'imponibile previdenziale della denuncia relativa al mese di luglio 2026, mentre i contributi dovranno poi essere versati entro il termine ordinario previsto per il mese successivo, ossia entro il 20 agosto 2026. Quando il lavoratore utilizzerà effettivamente le ferie sulle quali il datore di lavoro ha già versato la contribuzione, l'azienda potrà quindi recuperare i contributi anticipati attraverso le specifiche modalità previste nel flusso Uniemens. Il recupero contributivo viene gestito attraverso una specifica causale retributiva prevista dalle istruzioni Uniemens: FERIE.