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Ferie residue 2024: adempimenti in scadenza il 30 giugno 2026

Pubblicato il 27 maggio 2026 EUROCONFERENCE, SEAC, EDOTTO

La disciplina delle ferie annuali trova il proprio riferimento principale nell'articolo 10 del D. Lgs. n. 66 del 2003, che riconosce a ciascun lavoratore subordinato il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane di cui almeno due da fruire nel corso dell'anno di maturazione, mentre le ulteriori due settimane devono essere fruite entro i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Con riferimento alle ferie maturate nel corso del 2024, il termine ordinario dei diciotto mesi scade dunque il 30 giugno 2026.

Se al 30 giugno 2026 risultano ancora presenti ferie maturate nel 2024 e non godute, l'Inps considera maturata l'obbligazione contributiva sulle ferie residue e, di conseguenza, il datore di lavoro deve determinare il valore economico delle ferie non fruite e assoggettare tale importo a contribuzione previdenziale. Dal punto di vista operativo, l'importo corrispondente alle ferie non godute deve essere incluso nell'imponibile previdenziale della denuncia relativa al mese di luglio 2026, mentre i contributi dovranno poi essere versati entro il termine ordinario previsto per il mese successivo, ossia entro il 20 agosto 2026. Quando il lavoratore utilizzerà effettivamente le ferie sulle quali il datore di lavoro ha già versato la contribuzione, l'azienda potrà quindi recuperare i contributi anticipati attraverso le specifiche modalità previste nel flusso Uniemens. Il recupero contributivo viene gestito attraverso una specifica causale retributiva prevista dalle istruzioni Uniemens: FERIE.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro ,dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).