La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5753 depositata il 10 marzo scorso, ha effettuato un’attenta analisi della giurisprudenza comunitaria in materia di detrazione Iva. Il principio comunitario, ormai consolidato, afferma che è sempre possibile esonerare l’imprenditore dall’Iva dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche, indipendentemente dallo scopo e dai risultati dell’attività, purchè si realizzino due condizioni: 1) le attività poste in essere siano soggette ad Iva; 2) sussista una connessione immediata e diretta tra una specifica operazione a monte e un’operazione a valle che conferisca il diritto alla detrazione, che deve essere riconosciuto al contribuente. Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Fisco ed ha sostenuto la tesi della società contribuente, che a seguito di un’operazione di acquisto intracomunitario di uno scafo – attività non direttamente contemplata dallo statuto societario che prevedeva la sola vendita di motori marini – aveva detratto l’imposta. Per tale ragione, l’ufficio del Fisco aveva notificato un avviso di rettifica che la contribuente ha impugnato. Il ricorso è finito di fronte ai giudici di legittimità, che hanno affermato che se nella licenza comunale di vendita può essere fatto rientrale l’acquisto dello scafo, anche se da considerarsi “inusuale” rispetto alla normale attività della società, ciò non può limitare la portata commerciale dell’operazione. Pertanto, il diritto alla detrazione dell’imposta non può essere negato anche a prescindere dal momento in cui verrà rivenduto il bene stesso e non il pezzo di quel bene, se tutto ciò avviene sulla base di un ordine ricevuto successivamente da un cliente.
weekly news 10/2010