Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 1.6.2016 n. 26, cap. I, Parte 1, §2, la qualità di socio, ai fini delle disposizioni agevolative per l’assegnazione, va riferita al soggetto titolare della nuda proprietà.
Ciò porterebbe a individuare nel nudo proprietario delle partecipazioni il destinatario delle attribuzioni degli immobili. Tale impostazione risulterebbe in linea con la prassi notarile secondo cui l’assegnazione di beni o denaro effettuata utilizzando riserve pregresse vede quale beneficiario il nudo proprietario, in quanto le riserve formate con utili accantonati non avrebbero natura di frutti civili.
Questa linea interpretativa troverebbe un limite nelle sentenze della Corte di Cassazione 24.4.2024 n. 11152 e 26.4.2024 n. 11170, secondo le quali invece le riserve pregresse avrebbero natura di frutti civili, come tali di spettanza dell’usufruttuario.
Il punto necessiterebbe, quindi, di chiarimenti espressi, al fine di evitare che il Fisco possa eventualmente disconoscere le agevolazioni in capo ai beneficiari.