Durante il Forum Lavoro organizzato dal Sole 24Ore e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, che si è tenuto a Roma in data 17 marzo 2010, è stata chiarita la portata di alcune novità che diventeranno ufficiali con l’entrata in vigore del collegato lavoro.Di seguito alcune delle tante novità previste dal collegato in materia di lavoro approvato definitivamente dal Senato lo scorso 3 marzo 2010 (Disegno di legge n. 1167B). Conciliazione, arbitrato e Licenziamento - sarà notevolmente ridotto il tempo per ricorrere in giudizio contro un licenziamento considerato illegittimo o contro un recesso di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Prima della riforma – ai sensi dell’articolo 1442 del Codice civile – il lavoratore dipendente che aveva impugnato nei termini (60 giorni) il licenziamento poteva presentare il ricorso al giudice entro i cinque anni successivi. Il termine diveniva più lungo in caso di licenziamenti nulli ed inefficaci. Ora, l’articolo 34 del collegato lavoro stabilisce che resta fermo l'obbligo per il lavoratore licenziato di impugnazione il licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, ma nei successivi 180 giorni il lavoratore ha l’onere (a pena di inefficacia dell'impugnazione e, quindi, di decadenza dall'azione) di proporre ricorso avanti al Giudice del lavoro. Nel caso in cui, si vuole percorrere la strada della conciliazione o dell’arbitrato, la richiesta interrompe i termini di decadenza fino al giorno del rifiuto da parte della controparte o del mancato accordo. Scatta così un nuovo termine. La nuova regola impone che il ricorso dovrà essere presentato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Dunque non è molto facile individuare il momento a partire dal quel decorrono i 60 giorni, nel caso il comportamento non sia esplicito.Permessi giornalieri – l’articolo 24 del collegato lavoro modifica i termini per fruire dei permessi giornalieri per l’assistenza ai familiari disabili. Vengono previste diverse modalità di fruizione dei tre giorni di permesso per l'assistenza di familiari disabili gravi. Nello specifico viene prevista una stretta sulla possibilità di fruire dei suddetti permessi. Le nuove regole restringono il campo dei soggetti ai quali si può prestare assistenza, limitandolo ai parenti o affini entro il secondo grado. Prima della riforma, invece, si faceva esplicito riferimento ai parenti e affini entro il terzo grado di parentela. La possibilità di assistere familiari o affini entro il terzo grado di parentela viene salvaguardata nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona da assistere siano deceduti o mancanti, abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch’essi colpiti da patologie invalidanti. Lavoro nero e sommerso - in caso di impiego di lavoratori subordinati in nero si applica una sanzione amministrativa che va da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione diminuisce ad 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore venga regolarmente impiegato successivamente dallo stesso datore. L’ammontare delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50%. Fringe benefit – l’agenzia delle Entrate ha precisato durante il Forum che i beni e i servizi acquistati in convenzione e offerti ai lavoratori dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi in base al minor prezzo di acquisto che il datore di lavoro è riuscito ad ottenere.
weekly news 11/2010