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Fattura anche in caso di compensazione

Pubblicato il 01 luglio 2010 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

Con sentenza n. 15441 depositata lo scorso 30 giugno 2010, la Cassazione, sezione tributaria, ha parzialmente accolto il ricorso con cui il Fisco contestava la mancata fatturazione, da parte di una società, di alcuni servizi prestati che, non pagati, erano comunque stati oggetto di compensazione legale con un fornitore. La commissione Tributaria regionale aveva dato ragione al contribuente sostenendo che, poiché non risultava che le prestazioni fossero state pagate, non poteva esserci emissione di fattura. Da qui il ricorso in Cassazione dell'Agenzia delle entrate. I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato come, in tema di Iva, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, con la conseguenza che nel caso in cui i rapporti dare/avere siano stati definiti tra le parti mediante compensazione, la relativa fattura deve essere emessa alla data in cui, per effetto dell'accordo raggiunto dalle parti, si verifica l'estinzione del credito”. Il contribuente, in definitiva, è obbligato ad emettere fattura anche nel caso in cui il servizio non sia stato effettivamente pagato ma sia stato compensato con il credito di un fornitore.  Con la detta pronuncia la Suprema corte ha, altresì, affermato un importante principio processuale: nei giudizi tributari non è applicabile il principio di consumazione dell'impugnazione per cui è ammessa la facoltà, per il contribuente, di notificare anche un secondo ricorso contenente motivi diversi dal precedente, sempre che ciò avvenga entro il termine di decadenza previsto per l'impugnazione dell'atto.

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