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Azione ex art. 2395 C.C. – Principali caratteristiche (Cassazione 28.5.2025n. 14265)

Pubblicato il 30 maggio 2025 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di cassazione, nell'ordinanza 28.5.2025 n. 14265, ha ribadito che l'azione individuale di responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. esige che il comportamento doloso o colposo dell’amministratore - posto in essere tanto nell'esercizio dell'ufficio quanto al di fuori di esso - abbia determinato un danno diretto ed autonomo sul patrimonio del socio o del terzo. L’avverbio "direttamente" costituisce uno specifico (e voluto) criterio di selezione che, nell'ambito dell’insieme dei danni-evento che possono colpire la sfera patrimoniale del socio o del terzo, viene a limitare la risarcibilità ai soli danni che abbiano colpito direttamente ed autonomamente il patrimonio del danneggiato, escludendo, invece, i danni che abbiano interessato direttamente il patrimonio sociale, solo in seconda battuta, quello di soci o terzi, costituendo in questo caso un riflesso della lesione all'integrità del patrimonio sociale. Lo specifico danno-evento "diretto", poi, fonderà la pretesa risarcitoria del socio o del terzo in presenza di uno o più concreti riflessi patrimoniali lesivi che siano "conseguenza immediata e diretta" (danno-conseguenza) del danno-evento, ma che intanto potranno essere valutati in quanto scaturiscano da un danno-evento che abbia interessato "direttamente" il socio o il terzo, operando la regola di cui all'art.1223 c.c. sul piano della mera determinazione quantitativa dei danni.

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