Notizia

Ok all'accertamento basato sugli studi se il contribuente rimane inerte

Pubblicato il 07 luglio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con ordinanza n. 15905 depositata lo scorso 6 luglio 2010, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate per censurare la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana “nella parte in cui aveva posto a carico dell'Amministrazione oneri probatori che graverebbero sul contribuente”. In particolare, i giudici regionali avevano annullato un accertamento tributario in quanto lo stesso era motivato solo in considerazione degli standard degli studi di settore senza che fossero state valutate le ragioni del contribuente. Nel testo della decisione, la Corte di legittimità ha ribadito il principio già affermato dalla sentenza a Sezioni unite n. 26635/2009 secondo cui “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente”. In tale sede, spetta a quest'ultimo “provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame”. Qualora, poi, come nel caso di specie, il contribuente rimanga inerte all'invito al contraddittorio, lo stesso si assume le conseguenze del suo comportamento: in questo caso, infatti, l'Ufficio può sempre motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standard, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente nonostante il rituale invito; il giudice, a sua volta, può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

weekly news 27/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).