La Cassazione, III Sezione civile, con sentenza n. 22274 del 2 novembre 2010, ha stabilito che l’azione giudiziale di annullamento per licenziamento illegittimo è prescritta dopo 5 anni. Non rileva, per la sospensione della prescrizione, che nel frattempo sia compiuta altra attività. Questo in riferimento ai casi precedenti al collegato lavoro che ha ridotto ulteriormente a 270 giorni l’impugnazione del licenziamento. Dunque, se osservato il periodo previsto di 60 giorni per l’impugnazione, la successiva azione giudiziale può essere proposta nel termine di 5 anni. La situazione trattata vedeva una cassiera citare il proprio legale per responsabilità professionale
weekly news 44/2010