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Provvidenze pubbliche – Obbligo informativa

Pubblicato il 27 giugno 2026 Eutekne

Il 30.6.2026 scade il termine entro cui devono essere rendicontate, ai sensi dell'art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017, le erogazioni pubbliche percepite nel 2025 da parte dei soggetti che inseriscono (a seconda dei casi, per scelta o per obbligo) l'informativa sui siti internet.
In riferimento agli enti non commerciali, tale forma di adempimento dell'obbligo di informativa riguarda, tra gli altri, "associazioni, Onlus e fondazioni".
A tal riguardo, ci si è interrogati sugli effetti che conseguono all'entrata in vigore del DLgs.117/2017 (codice del Terzo settore), che ha abrogato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Posto che gli obblighi di informativa di cui alla L. 124/2017 riguardano gli importi erogati "nell'esercizio finanziario precedente" e che, quindi, nel 2026 devono essere rendicontate le somme percepite nel 2025, tutti gli enti che, nel 2025, avevano la qualifica di ONLUS sembrerebbero mantenere l'obbligo di informativa in riferimento alle erogazioni percepite in tale esercizio.