Notizia

Prorogato al 2011 il regime fiscale agevolato dei premi di produttivita'

Pubblicato il 17 dicembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La lettura combinata delle disposizioni in materia di verifica del reddito ai fini della detassazione degli straordinari e premi di produttività, deve essere rivista alla luce delle recenti disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2011. In particolare, il comma 47 dell’articolo 1 della suddetta norma (“Sgravi fiscali e contributivi su premi di produttività e sgravi fiscali per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico”), interviene ulteriormente sull’articolo 5 del decreto legge n. 185/08, a sua volta già modificato dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Viene così prorogato al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività. Nello specifico, sono state aggiornate per il prossimo anno entrambe le annualità di riferimento, sia quella del limite reddituale che quella relativa all’importo su cui è applicata la detassazione. Tali benefici concernono i lavoratori dipendenti del settore privato e hanno per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Ciò significa che il lavoratore dipendente può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (10%) in luogo dell'Irpef e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario.

La verifica del reddito posseduto dal dipendente nel 2009, per il riconoscimento della suddetta detassazione deve essere fatta sommando all’imponibile fiscale indicato nella casella 1 del modello Cud anche gli importi detassati nel corso del 2008, nel limite massimo di 3mila euro. Secondo le nuove disposizioni, la proroga concerne i lavoratori che maturano, nel 2010, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (nel regime relativo al 2010, tale limite di reddito è pari a 35.000 euro, con riferimento, naturalmente, all'anno 2009). Resta fermo che l'imposta sostitutiva si applica fino ad un importo imponibile di 6.000 euro.

weekly news 50/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 27 gennaio 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2024 (soggetti mensili) e al qua...

Scadenza del 31 gennaio 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2024 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo S...

Scadenza del 31 gennaio 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2024 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da ...

Scadenza del 31 gennaio 2025
Accise Autotrasportatori

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al quarto trimestre 2024 per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell&rsquo...