Le novità apportate dal “Collegato Lavoro” in materia di tutele e impugnative per nullità dei contratti di lavoro a termine o per licenziamento ricadono anche sui co.co.co., alimentando così i dubbi di tutti quei lavoratori che hanno visto scadere il loro contratto di lavoro e che in attesa del rinnovo non sanno bene come comportarsi, nel caso dovessero intraprendere un’azione legale.L’articolo 32 della legge n. 183/2010 prevede, a partire dal 24 novembre 2010, l’introduzione di un termine di 60 giorni per impugnare i contratti a termine ritenuti illegittimi, cioè per l'assunzione a tempo indeterminato. Scopo della nuova normativa è quello di fornire regole certe agli atipici, circa i termini di impugnativa dei recessi e indicazioni sull’iter successivo da seguire. La disposizione riguarda tutti i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, la cui risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta:- prima della scadenza del termine senza giusta causa;- con indicazioni di giusta causa, ritenuta però insussistente dal collaboratore;- in caso di licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualifica del rapporto di lavoro. Ai co.co.co vengono, così, estese le stesse regole previste per i licenziamenti individuali per giusta causa e per giustificato motivo. Cioè: l’impugnativa deve essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del contratto e deve essere eseguita entro 270 giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato.Il termine indicato si riduce a 60 giorni nel caso in cui la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati dal datore di lavoro o non sia raggiunto l’accordo necessario al loro espletamento. Le nuove regole si applicano ai rapporti di lavoro che sono stati conclusi dopo il 24 novembre 2010. Ma vi è di più. Il nuovo articolo 32 stabilisce che il termine di 60 giorni per fare causa al datore di lavoro e impugnare un contratto a tempo determinato concluso prima del novembre 2010, è il 22 gennaio 2011.Dunque, è stata introdotta una vera e propria limitazione per tutti i precari, con contratto a tempo determinato, che vogliano fare causa al datore di lavoro per licenziamento o per altra questione legata al rapporto di lavoro a tempo determinato. La data del 23 gennaio 2011 è, infatti, considerata decadenziale, perciò decorsa non sarà più possibile impugnare il contratto. Differentemente, il regime previgente non sottoponeva l’impugnazione per nullità dei contratti in questione ad alcuna decadenza, con unica eccezione la prescrizione del quinquennio per ricorrere in giudizio.
weekly news 03/2011