La Cassazione, con sentenza n. 1213 del 20 gennaio 2011, nel respingere un ricorso dell'agenzia delle Entrate su un accertamento delle imposte sui redditi, chiarisce che è illegittima la rideterminazione sulla base dei parametri da studio di settore del reddito di uno studio professionale che abbia optato per il regime di contabilità ordinaria, se lo stesso non ha subito prima un’ispezione da parte dell'amministrazione finanziaria o della Gdf da cui scaturisca un verbale sull'inattendibilità della sua contabilità.
“Presupposto indefettibile per il ricorso ai parametri previsti dal dpcm 29 gennaio 1996 in attuazione dell'articolo 3, commi 181 e 184, della legge” 549/1995 (studi di settore), “nei confronti dei professionisti che abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria” è che tale contabilità “sia risultata inattendibile nel corso di una ispezione”, ricorda la Corte.
weekly news 03/2011