Notizia

Da quest ' anno in vigore lo spesometro per scovare gli evasori fiscali

Pubblicato il 24 gennaio 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Dal 1° gennaio 2011, sono entrati in vigore il nuovo redditometro e il nuovo spesometro: due strumenti innovativi in grado di scovare gli evasori in maniera decisamente più capillare e veloce.

Con lo spesometro, si potrà controllare in automatico la capacità contributiva dei cittadini. Il nuovo sistema informatico permetterà al Fisco di esaminare le spese effettuate dai singoli individui attivando gli accertamenti fiscali sui potenziali evasori.  Lo spesometro sarà applicato a tutti i contribuenti, non solo ai possessori di partita Iva, che effettueranno spese superiori all'importo di 3.000 euro con fattura o di 3.600 euro senza fattura (con scontrino o ricevuta fiscale).

Il primo appuntamento per questo nuovo obbligo – introdotto dall’articolo 21 del Dl 78/2010 – è stato posticipato al 31 ottobre 2011 (prima era fissato per aprile). Entro tale data, infatti, dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate, telematicamente, le sole operazioni fatturate di importo pari o superiore a 25 mila euro (Iva esclusa). Invece, per i privati cittadini, privi di partita Iva, l’obbligo scatterà dal prossimo anno e, precisamente, dal 30 aprile 2012, quando dovranno essere comunicate le operazioni il cui importo totale sarà pari o superiore a 3.600 euro.

La comunicazione che dovrà essere inviata alle Entrate è annuale e dovrà avvenire tramite un software che l’Agenzia metterà a disposizione entro il 30 aprile 2012. Per ciascuna operazione si dovrà indicare l’anno di riferimento dell’operazione, la partita Iva, il codice fiscale della controparte, la sede legale, la ragione sociale o la denominazione, la sede legale o il domicilio fiscale se persona fisica e se non residenti nello Stato, oltre che i dati anagrafici analitici in mancanza delle informazioni citate e il valore e l’ammontare delle operazioni e dei corrispettivi (in caso di operazioni esenti Iva) che sono stati movimentati e la tipologia di operazione se non imponibile, esente, esclusa.  In caso di errori od omissioni, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa che è valida se presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza originaria.

weekly news 4/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 aprile 2025
5‰ IRPEF adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰ IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 / REDDITI 2025 da parte delle ONLUS / ass...

Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...