La risoluzione n. 22/E, del 22 febbraio 2011, risolve il delicato problema dell’aliquota Iva da applicare non sugli immobili acquistati, bensì sulle migliorie o opere extra capitolato che vengono richieste dai futuri proprietari dell’immobile. L’agenzia delle Entrate risolve il quesito relativo alla corretta applicazione dell’aliquota applicabile non ai lavori di costruzione commissionati a terzi da una cooperativa edilizia a proprietà divisa, ma a quelli di miglioramento richiesti da un solo socio che gode dei requisiti “prima casa”. Come già ribadito con la circolare n. 219/E/2000, le Entrate confermano l’aliquota agevolata del 4%. Infatti si specifica che si tratta di prestazioni che, “seppure rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale, si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell’immobile, ed hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’alloggio”. Inoltre, dato che il socio che richiede le migliorie è in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione prima casa, si ritiene che alle relative prestazioni torni applicabile l’aliquota del 4%, ai sensi del n. 39) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972.
A tal fine restano indispensabili alcune condizioni: l’immobile non deve essere stato ultimato; l’abitazione deve conservare, anche dopo l’esecuzione dei lavori in questione, le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969.
weekly news 08/2011