Con l’interpello n. 10/2011, il ministero del Lavoro ha risposto al Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e a Confprofessioni, che avevano sollevato dubbi circa la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori subordinati licenziati da studi professionali individuali.Per individuare i presupposti necessari per l’iscrizione dei lavoratori sospesi o licenziati nella lista di mobilità, il Dicastero parte dall’esaminare la disciplina relativa a tale forma di ammortizzatore sociale prevista dagli articoli 4 e seguenti della L. n. 223/1991. Nello specifico, l’articolo 4 dispone che possono essere iscritti nella citata lista i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Possono, inoltre, essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell’indennità di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223. L’iscrizione deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento oppure dalla comunicazione dei motivi se non contestuale. Da una prima lettura della norma richiamata sembra che i datori di lavoro qualificabili come studi professionali non rientrino nella categoria di imprese destinatarie della procedura di mobilità. Così da portare il Dicastero a formulare una risposta negativa al quesito posto. Tuttavia, la situazione cambia se la normativa richiamata viene interpretata alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 16 ottobre 2003 (C-32/02). Secondo tale pronuncia, infatti, la nozione di datore di lavoro deve essere intesa in senso ampio – superando lo stretto perimetro di imprenditore – e ricomprendere qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato. Seguendo questo nuovo orientamento, dunque, è possibile giungere alla conclusione che anche i dipendenti di studi professionali, se licenziati per riduzione del personale o cessazione dell’attività, hanno il diritto ad iscriversi alle liste di mobilità; senza, tuttavia, maturare anche il diritto alla relativa indennità di mobilità. Tuttavia, l’indennità di mobilità in deroga potrebbe essere riconosciuta nel caso in cui i suddetti lavoratori possano vantare un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro.
weekly news 10/2011