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Commercialisti, consulenti, avvocati e notai nel mirino della GdF

Pubblicato il 31 marzo 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Gli obblighi antiriciclaggio (Dlgs 231 del 2007): è questo il punto su cui verte l’azione indirizzata ai professionisti messa in atto dalla Guardia di Finanza. Le ispezioni negli studi riguarderanno identificazioni, predisposizione dei fascicoli del cliente ed eventuali denunce di operazioni sospette.

E’ ciò che emerge dalla circolare a firma del Comandante generale delle fiamme gialle, Nino Di Paolo, datata 18 marzo 2011, nella quale è specificato che il piano d’azione 2011 prevede che i controlli sull’antiriciclaggio dovranno coinvolgere professionisti, intermediari finanziari e società fiduciarie.

Gli adempimenti dei professionisti che saranno oggetto, da parte della Guardia di Finanza, di controlli programmati per come previsto nel piano di azione del 2011, sono quelli relativi all'adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati del cliente, alla conservazione dei documenti e alla segnalazione delle operazioni sospette. Per tali incombenti, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori, consulenti tributari non iscritti in albi, avvocati e notai possono avvalersi sia dei sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività, sia del registro della clientela nel quale devono essere conservati i dati identificativi del cliente. In ogni caso, la documentazione in materia di antiriciclaggio deve essere conservata nel fascicolo di ciascun cliente, per dieci anni. In presenza di eventuali operazioni sospette, quando, cioè, vi sia un ragionevole motivo per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, il professionista deve inoltrare una relativa segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. Nel decreto della Giustizia del 16 aprile 2010 sono enucleati numerosi indici di anomalia che devono servire da campanello di allarme per i soggetti tenuti alla segnalazione.

L'omissione o la violazione degli adempimenti in materia di identificazione e registrazione della clientela, comportano una responsabilità penale che si concretizza in una multa da 2.600 a 13.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La sanzione è raddoppiata nei casi in cui gli obblighi siano assolti attraverso mezzi fraudolenti.

weekly news 13/2011

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