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Ok alla confisca dei beni conferiti al trust solo apparente

Pubblicato il 31 marzo 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza n. 13276 del 30 marzo 2011, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Como aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di alcuni beni dell'indagato sottoposti ad un trust.

L'uomo si era opposto alla misura cautelare irrogata, sostenendo l'illegittimità di quest'ultima in quanto indirizzata a beni sottratti alla sua disponibilità proprio perché conferiti a trust in epoca antecedente rispetto all'avvio del procedimento penale.

Doglianza, questa, non condivisa dai giudici di legittimità i quali, per contro, hanno aderito alle motivazioni date dal giudice di merito secondo cui la costituzione del trust, nella specie, era avvenuta in frode dei dritti dei creditori, ivi compreso lo Stato. Ed infatti, per la Corte, il trust era stato utilizzato dall'indagato solo come un espediente giuridico al fine di tenere distinti i beni in questione dal patrimonio personale. Di fatto, l'uomo si era garantito il mantenimento della disponibilità giuridica sui beni conferiti, essendo lui stesso il trustee, ossia il soggetto fiduciario incaricato della gestione degli stessi.

Per contro – si legge nel testo della decisione - “presupposto coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive”; e tale condizione “è ineludibile” tanto che, “ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio”.

weekly news 13/2011

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