Con la risoluzione n. 62 dell’8 giugno 2011, l’agenzia delle Entrate è chiamata ad indicare il soggetto obbligato alla firma delle dichiarazioni fiscali delle società e degli enti soggetti all’Ires sottoposti a controllo contabile.
Si spiega che, in caso di fusione per incorporazione, gli obbligati alla sottoscrizione delle dichiarazioni – redditi e Irap - sono anche coloro che “sottoscrivono la relazione di revisione” e non il soggetto incaricato del controllo contabile in carica al momento della presentazione delle stesse.
La normativa di riferimento è l’articolo 1, comma 5, del Dpr 322/1998, che recita: “La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni”.
Ed è proprio per una più facile individuazione del destinatario dell’eventuale sanzione del 30% dei compensi, nell’ipotesi in cui dalle omissioni nella relazione di revisione derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell’Irap, in virtù del citato Dlgs 471/1997, che è necessaria la firma di chi ha redatto la revisione. Infatti, non potrebbe essere applicata nessuna sanzione nei confronti dell’organo in carica al momento della presentazione della dichiarazione che non sia stato responsabile della relazione di revisione.
La regola in oggetto ha valenza generale, pertanto si applica ogni volta che il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha sottoscritto la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione dei redditi ed Irap.
Weekly news 23/2011