Nell'accertamento della configurabilità del reato tributario per omessa annotazione obbligatoria ai fini delle imposte dirette e dell'Iva è legittimo che l'organo giudicante si basi sull'informativa fornita dalla Guardia di finanza “che abbia fatto ricorso a una verifica delle percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato” nonché sull'accertamento induttivo dell'imponibile quando la contabilità imposta dalla legge sia stata tenuta irregolarmente.
Ed infatti, anche l'accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari costituisce un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, “a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in essi evidenziati, ma proceda a specifica autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti altrove”.
Sulla base di detti assunti la Corte di cassazione, con sentenza n. 24811 del 21 giugno 2011, ha confermato la decisione di condanna impartita dai giudici di merito nei confronti dell'amministratore di fatto di una società per evasione fiscale e mancata presentazione della dichiarazione.
weekly news 25/2011