Nella circolare 28/E/2011, del 21 giugno, confluiscono risposte offerte a gennaio negli incontri dell’Amministrazione finanziaria con la stampa specializzata. Alcune sono superate, altre attuali. Tra queste, la questione legata alla segnalazione nello spesometro delle autovetture e dei beni immobili.
La norma che introduce la regola generale è il decreto legge n. 78 del 2010, che ai soggetti passivi dell’Iva impone di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto - cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute - con importo pari o superiore a 3mila euro al netto dell’Iva (la soglia va riferita al margine, restando fuori dal computo la quota non soggetta ad Iva). La circolare agenziale chiarisce che il professionista, o l’imprenditore, che acquista un’auto superando l’importo soglia di 3mila euro deve effettuare la comunicazione, in quanto tenuto ad includere nello spesometro l’acquisto e la vendita di automobili, unico canale di monitoraggio per queste operazioni.
Sugli immobili, le Entrate specificano l’opposto: poiché già comunicati all’anagrafe tributaria, non necessitano d’essere monitorati ancora, restando pertanto esclusi dall’obbligo di segnalazione nello spesometro le cessioni e gli acquisti di beni immobili. Perciò, la ratio alla base del diverso trattamento va ricercata negli “archivi” dell’Anagrafe tributaria che ospitano le “variazioni” del mercato immobiliare e non anche i passaggi di proprietà degli autoveicoli.
weekly news 25/2011