La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13327 del 17 giugno 2011, chiarisce che a poter dedurre le spese di riordino e ristrutturazione dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività d’impresa è colui che le ha sostenute.
Non rileva che chi ha subito il costo sia il conduttore invece che il proprietario del fabbricato.
Con la pronuncia è superato il concetto della disciplina civilistica che attribuisce al solo locatore il vantaggio nell’eseguire la ristrutturazione, in quanto il fabbricato, finita la locazione, rimane a questi.
La ristrutturazione dei locali può favorire, sostengono i giudici di Cassazione, un miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e un aumento della redditività.
Pertanto, secondo il principio di inerenza (le spese erano certamente collegabili allo svolgimento dell’attività imprenditoriale) l’intervento migliorativo può essere giustificato anche se sopportato nei costi dall’impresa locataria, che avrà il diritto della deduzione delle spese.
weekly news 28/2011