Ai fini dell'applicazione degli iper-ammortamenti con aliquota maggiorata del 220% (per investimenti fino a 2,5 milioni di euro), la norma dispone che la riduzione energetica si considera, in ogni caso, conseguita per investimenti in beni di cui all'allegato A alla L. 232/2016 effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Sul punto, l'Autore evidenzia che in tal caso la maggiorazione potrà essere quindi riconosciuta senza la necessità di attestare puntualmente il miglioramento energetico, introducendo quindi una semplificazione significativa, volta a stimolare la sostituzione del parco macchine industriale e a favorire la diffusione di tecnologie produttive più moderne ed efficienti, riducendo le complicazioni dell'attuale piano Transizione 5.0.