Con l’ordinanza n. 15803 del 19 luglio 2011, la Cassazione chiarisce che i compensi per l’attività di sindaco o amministratore non sono soggetti ad Irap solo se sono evidenziati separatamente dal resto dei ricavi. Nel caso il contribuente non evidenzi separatamente tali redditi per la non assoggettabilità ad Irap del reddito cumulativo, dovrà dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione.
Mentre, non paga l’Irap il professionista che svolge “attività organizzata con uso di mezzi altrui, al limitato fine di attuare il rapporto collaborativo”: Cassazione sentenza n. 15805 del 19 luglio 2011. In sostanza, il professionista che dimostra di aver collaborato con lo studio associato, ma di non averne tratto vantaggio di produttività autonoma – nel caso, il 90% del fatturato annuo del collaboratore era stato emesso nei confronti dello studio – non deve l’Irap.
weekly news 29/2011