Sono piuttosto rilevanti le novità introdotte dalla recente manovra economica in materia di contenzioso tributario.
In primo luogo, il Decreto legge è intervenuto prevedendo il pagamento di un contributo unificato anche per i procedimenti tributari, procedimenti che vengono suddivisi in sei scaglioni di valore a cui corrispondono diversi importi di contribuzione. Il versamento minimo, per le cause tributarie di valore pari o inferiore ai 2.582,28, è di 30 euro fino ad arrivare ad un massimo di 1.500 per le cause oltre 200.000 euro. Il valore della causa viene determinato in considerazione dell'importo dell'imposta richiesta, esclusi interessi e sanzioni.
Ulteriore novità è costituita dalla possibilità che le liti pendenti al 1° maggio 2011 per importi fino a 20mila euro vengano condonate con il pagamento di un importo che va dal 10% al 50% delle somme richieste dal Fisco. Tutti detti procedimenti verranno, quindi, sospesi fino al 30 giugno del prossimo anno.
Per quel che riguarda l'esecutività degli avvisi di accertamento dopo sessanta giorni dalla notifica al contribuente, il debutto della relativa norma viene posticipato al 1° ottobre 2011. Gli agenti di riscossione, quindi, non potranno procedere all'esecuzione forzata prima di tale data.
Altra misura di sicura rilevanza è l'introduzione dell'obbligatorietà di procedere con la mediazione prima di presentare ricorso contro gli atti dell'Amministrazione finanziaria di valore fino a 20mila. Sempre per i procedimenti entro questo valore, è stato, altresì, introdotto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2012, di procedere con “reclamo contro l'atto impositivo” a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
weekly news 27/2011