Nell’ ultima stesura dalla “Manovra correttiva” sono stati previsti alcuni nuovi commi all'articolo 15, del Dl n. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009, che aveva introdotto una specifica disciplina “opzionale” riservata ai soggetti cosiddetti Ias adopter, che adottano i principi internazionali per la redazione del proprio bilancio, anche in presenza di operazioni di aggregazione in neutralità fiscale: come fusioni, scissioni e conferimenti.
Per esempio il nuovo comma 10 bis, del citato articolo 15, dispone che l'attribuzione di maggiori valori a determinati beni immateriali (avviamento, marchi e altro) con versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%, (art. 176, Dpr n. 917/1986), in un'unica soluzione ed entro il 30 novembre 2011 per le operazioni effettuate in data anteriore al periodo d'imposta in corso all'1° gennaio 2011, si rende applicabile anche ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo, iscritte in bilancio a titolo di avviamento, marchi d'impresa o altre attività immateriali. Scopo di questo nuovo comma dell’articolo 15, è quello di favorire un riallineamento delle divergenze tra valori civili e valori fiscali delle imprese Ias, permettendo a tali soggetti di continuare a gestire a “doppio binario” il disallineamento emergente.
Nuovo anche il comma 10-ter, che estende la disciplina richiamata anche ai maggiori valori assegnati agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo ottenute nell'ambito di operazioni di natura straordinaria, quali le cessioni di azienda o di partecipazioni.
Sempre dalla Manovra 2011, deriva sulla scia europea, la scelta di adottare un solo paniere e un’aliquota unica per ammortizzare il costo dei beni delle imprese. Unica eccezione è prevista per i soli beni materiali e immateriali per i quali saranno determinati coefficienti individuali.
Viene, poi, confermata l’introduzione di una fiscalità privilegiata per gli under 35 che avviano un’attività imprenditoriale. Il nuovo forfettone, come ribattezzato, prevede il versamento forfettario del 5% su Irpef, Iva ed Irap. Il regime si applica per 5 periodi d’imposta: dal periodo in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi, ma a patto che ricorrano precisi requisiti.
Ancora, l’articolo 23 della manovra correttiva, al comma 28, abroga l'obbligo di motivare le ragioni che portano i funzionari del Fisco a non applicare le risultanze degli studi di settore “in quanto inadeguati a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente”.
Se dovesse passare la misura, dunque, la congruità e la normalità perderanno valore e sarà più facile la strada delle rettifiche analitico induttive. Ai contribuenti resta solo la tutela della franchigia da accertamento induttivo: non sono possibili le rettifiche basate su presunzioni semplici nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche con adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità previsto per gli studi di settore, se l'ammontare delle attività non dichiarate sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati con un massimo di 50mila euro.
weekly news 27/2011