L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71 del 6 luglio 2011, ribadisce il principio dell’identificazione diretta anche con riferimento al rappresentante fiscale di una società.
Pur in assenza di una specifica disposizione normativa – sottolinea l’Agenzia – sono soggetti agli obblighi di comunicazione anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo Iva nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico, avente sede, residenza o domicilio in un paese a regime fiscale privilegiato, nel caso in cui il rappresentate sia nominato in un Paese non incluso nella black list.
Riprendendo il principio già espresso nella circolare n. 53/E/2010, secondo cui “devono ritenersi soggette all’obbligo di comunicazione in esame anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella black list”, l‘agenzia delle Entrate precisa, ora, che lo stesso principio può essere esteso e trovare applicazione anche quando il soggetto “black list” nel Paese a fiscalità ordinaria in cui opera si sia identificato direttamente.
Nel ribadire il concetto, vengono fornite anche le istruzioni necessarie per la compilazione del quadro A del modello di comunicazione delle operazioni intrattenute con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata.
weekly news 27/2011