Lo studio 99-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato, intitolato “Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto” ha affrontato le principali questioni correlate alle vicende dell'aumento gratuito e della riduzione per perdite del capitale sociale nelle s.p.a. e s.r.l.
Partendo dalla centralità strutturale che assume la voce “Passivo A) Patrimonio netto”, i notai ricordano che detta voce, oltre ad essere formata dal capitale della società, risulta composta anche dalla riserva legale, dalla riserva sovrapprezzo, dalla riserva da rivalutazione, dalle riserve statutarie, dalla riserva azioni proprie e altre riserve. La funzione di dette riserve è strettamente connessa alla preservazione del valore nominale del capitale stesso, e di rafforzamento delle potenzialità economiche della società.
Secondo i notai, la “misura” della disponibilità delle riserve, lungi dall'essere nozione astratta, è in realtà connessa allo scopo della riserva stessa, alla ragione, quindi, per cui quella riserva è prevista dalla sua fonte istitutiva (legge, statuto o volontà dell'organo competente ad istituirla). Così, quando la riserva appare munita di uno scopo, se ne può desumere solo il massimo grado d'incompatibilità con la distribuzione senza che se ne possa ricavare, in astratto, l'indisponibilità ad altri fini. Per contro, una riserva completamente priva di scopo difficilmente sarà indisponibile.
Poiché, poi, nella disciplina delle riserve la disponibilità delle stesse è commisurata solo in relazione all'aumento cd. “gratuito” del capitale sociale, se ne desume che il legislatore abbia espresso un giudizio di compatibilità tra quel particolare atto di disposizione della riserva ed un qualunque scopo che vincoli la riserva. Ne discende che le riserve indisponibili sono, in quanto tali, indistribuibili e che le riserve non distribuibili possono essere disponibili al fine dell'aumento del capitale, e se sprovviste di scopo (ossia se generiche) possono essere disponibili anche ad altri fini.
weekly news 27/2011