Notizia

Il rimborso dei dividendi non soggiace a limiti temporali

Pubblicato il 09 luglio 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

I “Rimborsi delle ritenute applicate sui dividendi corrisposti alle società e agli enti residenti nell’Unione europea e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo” sono l’oggetto della circolare 32/E/2011 (8 luglio).
Vi si chiarisce che la ritenuta operata sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al Dm emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, è stata portata dal 27 all'1,375 per cento (il 5 per cento - la quota dei dividendi che partecipa al reddito - del 27,5 per cento - l'aliquota Ires). L’intento era di rendere la norma nazionale compatibile con i principi comunitari di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali. Ma la previsione era deciso dal Legislatore nazionale che andasse applicata solo agli utili formatisi negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limite temporale contrario alla normativa europea, secondo la citata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee: “La Repubblica italiana, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri ad un regime fiscale meno favorevole di quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 56, n. 1, CE”.
A seguito della pubblicazione della sentenza, numerose istanze di rimborso sono state presentate dalle società comunitarie e di Paesi terzi assoggettate alla ritenuta di cui all’articolo 27, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, denunciando il contrasto con i principi comunitari dell’articolo 1, comma 68, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui opera una limitazione temporale alla decorrenza del nuovo sistema di tassazione dei dividendi in uscita. Nel diffuso contenzioso che ne è scaturito le società interessate hanno spesso chiesto ai giudici, anche di legittimità, di tener conto della sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia.
Con la circolare 32/E/2011, l'Agenzia delle Entrate dà ora ai propri uffici ordine di abbandonare il contenzioso se la difesa erariale é basata esclusivamente sull'irretroattività della norma introdotta dalla Finanziaria 2008, considerato che, appunto, il diritto al rimborso spetta - benché subordinato al ricorrere di precise condizioni soggettive e oggettive - anche in relazione ai dividendi maturati prima del 2008.
weekly news 28/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 aprile 2026
5‰ 2026 adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 /REDDITI 2026, da parte degli ETS / associazioni spo...

Scadenza del 15 aprile 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento seconda rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine...

Scadenza del 16 aprile 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).