I “Rimborsi delle ritenute applicate sui dividendi corrisposti alle società e agli enti residenti nell’Unione europea e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo” sono l’oggetto della circolare 32/E/2011 (8 luglio).
Vi si chiarisce che la ritenuta operata sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al Dm emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, è stata portata dal 27 all'1,375 per cento (il 5 per cento - la quota dei dividendi che partecipa al reddito - del 27,5 per cento - l'aliquota Ires). L’intento era di rendere la norma nazionale compatibile con i principi comunitari di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali. Ma la previsione era deciso dal Legislatore nazionale che andasse applicata solo agli utili formatisi negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limite temporale contrario alla normativa europea, secondo la citata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee: “La Repubblica italiana, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri ad un regime fiscale meno favorevole di quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 56, n. 1, CE”.
A seguito della pubblicazione della sentenza, numerose istanze di rimborso sono state presentate dalle società comunitarie e di Paesi terzi assoggettate alla ritenuta di cui all’articolo 27, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, denunciando il contrasto con i principi comunitari dell’articolo 1, comma 68, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui opera una limitazione temporale alla decorrenza del nuovo sistema di tassazione dei dividendi in uscita. Nel diffuso contenzioso che ne è scaturito le società interessate hanno spesso chiesto ai giudici, anche di legittimità, di tener conto della sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia.
Con la circolare 32/E/2011, l'Agenzia delle Entrate dà ora ai propri uffici ordine di abbandonare il contenzioso se la difesa erariale é basata esclusivamente sull'irretroattività della norma introdotta dalla Finanziaria 2008, considerato che, appunto, il diritto al rimborso spetta - benché subordinato al ricorrere di precise condizioni soggettive e oggettive - anche in relazione ai dividendi maturati prima del 2008.
weekly news 28/2011